Risarcimento ai congiunti di vittima di un sinistro stradale

Cass. Sez. VI, 15.2.2018 n.3767

Obbligazioni – risarcimento per fatto illecito – onere della prova

L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze queste ultime le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittime e superstiti fossero tra loro in differenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.