Cass. Sez. VI, 26.9.2013 n. 22133
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di compravendita
La differenza fra il vizio della res vendita e la traditio aliud pro alio, è che mentre il primo comprende le imperfezioni del processo di produzione o di fabbricazione, la seconda invece si ha nell’ipotesi di consegna di cosa diversa da quella venduta, che per individualità, consistenza e destinazione è inidonea a soddisfare in concreto i bisogni che hanno determinato l’acquisto.
Si ha vendita aliud pro alio anche quando il bene oggetto del contratto ha caratteristiche merceologiche diverse da quelle necessarie per l’impiego che è stato negoziato.
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (che da diritto alla risoluzione del contratto) e la mancanza di qualità promesse o essenziali, presuppongono entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito, ma sono diversi in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda riguarda la natura della merce e tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra.
I vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall’ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico – sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.