Per interrompere il corso dell’usucapione al curatore fallimentare non basta trascrivere la sentenza di fallimento

Cass. Sez. II, 31.5.2021 n. 15137

Diritto della crisi di impresa – fallimento – usucapione – interruzione – trascrizione della sentenza – inidoneità

In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l’acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l’interruzione del possesso solo all’azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.