Cass. Sez. I, 9.5.2014 n. 10105
Diritto commerciale – Diritto fallimentare – trust anticoncorsuale – illegittimità
Il c.d. trust liquidatorio anti-concorsuale, cioè che vuole sostituirsi alla procedura fallimentare e ad impedire lo spossessamento dei beni dell’imprenditore insolvente, non è riconoscibile e non produce alcun effetto nell’ordinamento italiano ex art. 15 lettera e) della Convenzione dell’Aja del 1.7.1985, ponendosi in contrasto con il principio di tutela del ceto creditorio e non consentendo il normale svolgimento della procedura per l’effetto segregativo.
Il trust liquidatorio anti-concorsuale è illegittimo e non riconoscibile anche se prevede il fine di liquidare i beni del disponente nell’interesse dei creditori o la loro consegna al curatore in caso di fallimento.
Il giudice che dichiara il fallimento del disponente può provvedere al disconoscimento del trust liquidatorio anti-concorsuale e dichiarare ex art. 1418/2 prima parte cc, la nullità del trasferimento dei beni o dell’azienda operato in favore del trustee.