La fine spontanea del trattamento dei dati illegittimo non elimina il diritto al risarcimento dei danni

Cass. Sez. I, 17.9.2014 n. 19534

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – privacy – trattamento dei dati – risarcimento del danno

La statuizione di non luogo a provvedere assunta dal Garante della Privacy ex art. 149 secondo comma D.lgs n. 196 del 2003, derivante dall’adesione spontanea da parte del titolare del trattamento alla cancellazione e non utilizzazione di dati personali così come richiesto dagli interessati, non impedisce al danneggiato l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, né tale azione deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante.