Il terzo pignorato che sbagli nel dichiararsi debitore deve revocare la dichiarazione e opporre ex art. 617 cpc l’ordinanza di assegnazione

Cass. Sez. III, 25.5.2017 n. 13143

Diritto processuale civile – esecuzione presso terzi – dichiarazione del terzo – errore – revoca – condizioni

Il terzo pignorato, che si sia accorto dell’errore contenuto nella precedente dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può revocarla ove l’errore stesso sia incolpevole, ma ciò fino al momento in cui l’aspettativa del creditore non si sia consolidata, ossia fino all’udienza al cui esito il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione. Dopo questa ordinanza deve proporre avverso di essa l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.