Cass. Sez. II, 2.3.2015 n. 4169
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto per persona da nominare – omessa nomina tempestiva – effetti
Nel contratto per persona da nominare la riserva della nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto. A seguito dell’esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente, con effetto retroattivo, con la conseguenza che deve essere considerato fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante. Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell’art. 1405 cod. civ.. Quanto al termine utile per la nomina del terzo, occorre rilevare che, qualora non sia stato fissato alcun termine per la nomina del terzo il termine ultimo va individuato ai sensi dell’articolo 1402 codice civile (“entro tre giorni dalla stipulazione”) o, trattandosi di contratto preliminare, al più tardi nel momento in cui le parti avrebbero dovuto stipulare l’atto definitivo.