Cass. Sez. III,17.10.2019 n. 26286
Diritto bancario – contratti bancari – interessi moratori – usura – tasso soglia – determinazione
Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti alla normativa antiusura, con la conseguenza che laddove la loro misura oltrepassi il cd. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 Legge 7.3.1996 n. 108, si configura la cd. usura oggettiva che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815/2 cc. Non è di ostacolo la circostanza che che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del TEGM, che costituisce la base sulla quale determinare il tasso soglia. Infatti, poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il tasso soglia di mora del semestre di riferimento applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall’art. 2/4 Legge 7.3.1996 n. 108. Tuttavia resta fermo che, dovendosi procedere a una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria – , al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il tasso soglia di mora deve essere sommato al tasso soglia ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16030 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto).