Cass. Sez. I, 24.6.2024 n. 17262
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – crediti – cessione – onere della prova
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta cessione del credito esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione.