Le spese legali per la procedura esecutiva vanno ammesse al passivo in via privilegiata

Cass. Sez. I, 31.1.2014 n. 2112

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – credito per le spese della procedura esecutiva – privilegio

Le spese della procedura esecutiva sono a carico del debitore, e devono essere ammesse al passivo del suo fallimento in via privilegiata. Tali spese non possono essere limitate ai costi vivi sopportati dal creditore nella procedura esecutiva, ma si estendono anche a quelle relative a tutte le attività poste in essere dal creditore per promuovere e proseguire l’espropriazione sino al momento della dichiarazione di fallimento. Ne consegue il diritto del creditore di essere ammesso al passivo anche per le spese legali sostenute per l’esecuzione e la necessità che tali spese, ove non vi abbia provveduto il giudice dell’esecuzione, siano liquidate dal giudice delegato.