Nel sinistro provocato dal minore alla guida di un ciclomotore con un passeggero a bordo l’assicurazione risponde ugualmente

Cass. Sez. III, 25.9.2014 n. 20190

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistro stradale – violazione del codice della strada – copertura assicurativa

La previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal Codice della Strada. Ciò significa che, laddove esista una abilitazione alla guida, la inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida. Pertanto, qualora il conducente minore sia in possesso di valida patente di guida, la sola circostanza che egli trasportasse un passeggero non può valere a rendere inoperante la garanzia, a meno che essa non sia stata prevista come ipotesi di esclusione della garanzia nelle condizioni di polizza.