La tutela cautelare del compratore verso il venditore che subisce la domanda di simulazione del contratto proposta dal terzo

Cass. Sez. II, 3.10.2017 n. 23088

Diritto delle obbligazioni e contratto – contratto – simulazione – garanzia per evizione – condizioni

La domanda di simulazione dell’atto di acquisto di un bene immobile può considerarsi come mero “pericolo di evizione”, in relazione al quale l’art. 1481 c.c. attribuisce al compratore una tutela specifica, consistente nella sospensione del pagamento del prezzo (che costituisce manifestazione del generale strumento di cui all’art. 1460 c.c.) o nel pretendere idonea garanzia dal venditore.
In tali strumenti, di carattere lato sensu cautelare, si esaurisce la tutela anticipata che l’ordinamento attribuisce al compratore.