La simulazione tra le parti va sempre provata con atto scritto

Cass. Sez. II, 7.1.2019 n. 123

Diritto delle obbligazioni e contratti – simulazione – prova – ammissibilità

La prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all’accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l’atto simulato, non potendo avere valenza probatoria – al fine dell’accertamento della pattuita simulazione – nemmeno la confessione stragiudiziale.