Cass. Sez. I, 14.2.2025 n. 3759
Diritto bancario e dei mercati finanziari – prodotti finanziari – informazioni –inadempimento – danno – nesso di causalità – presunzione
La sussistenza del nesso di causalità fra inadempimento degli obblighi informativi e danno dell’investitore si presume salvo prova contraria da parte dell’intermediario che non può tuttavia risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente desunta da scelte pregresse d’investimento intrinsecamente rischiose.