Cass. Sez. III, 17.6.2024 n. 16822
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – fideiussione – liberazione ex art. 1956 cc – condizioni
La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. Però la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (caso di fideiussione rilasciata dal socio di minoranza della società debitrice principale).