Il diritto a chiedere la risoluzione di una vendita è potestativo e la prescrizione si interrompe solo con la citazione

Cass. Sez. II, 19.5.2014 n. 10965

Diritto delle obbligazioni e contratti – risoluzione – prescrizione – interruzione

La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall’art. 1492 cc al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell’azione – fissata in un anno dall’art. 1495/3 cc – può essere utilmente interrotta solo dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219/1 cc, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi.