Il risarcimento del danno va sempre parametrato alla vita reale del danneggiato quale dato obiettivo imprescindibile

Cass. Sez. III, 22.9.2014 n. 19864

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – responsabilità medica – risarcimento del danno – quantificazione

Anche nel risarcimento dei danni da responsabilità medica, ai fini della quantificazione si applicano due principi che si integrano logicamente, il primo, generale, secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, e la persona è l’essere vivente che viene leso, anche mortalmente, ed il secondo principio di coerenza esprime la necessità che il risarcimento equo del danno ingiusto non ecceda il danno reale.
In questo senso il principio di personalizzazione è intrinseco od ontologicamente conformato alla lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravità secondo i criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del contenimento, ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio estrinseco, che è diretto ad evitare proprio nel campo della categoria del danno non patrimoniale l’introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela, senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita rilevanti.
Il delimitare alla vita reale la misura del danno non patrimoniale, non attiene alla personalizzazione, ma ad un dato obbiettivo, che influisce sul quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come danno parentale.