Cass. Sez. VI, 4.12.2017 n. 28945
Diritto bancario – azione di ripetizione di indebito – onere della prova – ripartizione
Il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l’onere di dimostrare, nella sua precisa entità, l’appostazione in conto di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell’istituto di credito: ove il correntista non provveda a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto – dando così integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati – non può pretendere l’azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, dovendo l’accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile.