Cass. Sez. VI, 23.10.2017 n. 24944
Diritto bancario – apertura di credito – azione di ripetizione – saldo finale attivo – irrilevanza
Con riferimento alla domanda di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca per indebiti pagamenti, il giudice del merito, in presenza di una apertura di credito, non può attribuire rilievo dirimente al fatto che il rapporto si sia chiuso con un saldo a credito del correntista, ma è tenuto a verificare se tale risultato si sia prodotto in quanto il predetto soggetto abbia in preceden.za estinto l’esposizione debitoria derivante dall’utilizzo dell’accordato finanziamento attraverso rimesse, che – in quanto dirette ad attuare il detto adempimento – presentino natura solutoria e rilevino, dunque, ai fini dell’accertamento dell’ipotetico indebito.