Cass. Sez. VI, 16.11.2021 n. 34574
Diritto delle obbligazioni e contratti – ipoteca giudiziale – iscrizione – riforma del titolo – cancellazione – necessità – esclusione
In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale (al pari, evidentemente, dell’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo in forza del quale è stata iscritta) non impongono la cancellazione dell’ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall’autorità competente.