Cass. Sez. III, 25.10.2016 n. 21480
Diritto processuale civile – impugnazioni – ricorso straordinario per cassazione – condizioni
In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale; non, dunque, rispetto a provvedimenti di carattere strumentale ed interinale, operanti per il tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tali inidonei a conseguire efficacia di giudicato.