Cass. Sez. I, 18.4.2018 n. 9578
Diritto fallimentare – fallimento – interruzione – riassunzione – termine – decorrenza
In tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici (quale è certamente il fallimento di una delle parti in causa), il termine per la riassunzione decorre, piuttosto che da quella della formale dichiarazione di interruzione, dalla data della conoscenza “legale” dell’evento, estesa, per la curatela fallimentare, anche alla conoscenza della pendenza del processo.