L’esenzione dall’azione revocatoria per le operazioni secondo i “termini d’uso” si riferisce ai pagamenti e non alle forniture

Cass. Sez. I, 7.7.2021 n. 19373

Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – operazioni nei termini d’uso – forniture – esclusione

In tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a) della L. Fall., l’espressione “termini d’uso”, utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all’azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento.