Come è integrata la responsabilità del sindaco della società

Cass. Sez. I, 11.12.2020 n. 28357

Diritto societario – società di capitali – società per azioni – sindaci – responsabilità – condizioni

La fattispecie dell’art. 2407 cc richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità e quindi la prova: 1) dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; 2) dell’evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell’amministratore: 3) del nesso causale, da considerare esistente se il regolare svolgimento dell’attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno. Il sindaco cioè non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso ma se sia possibile dire che, se si fosse attivato con i suoi poteri di vigilanza in modo diligente, avrebbe potuto evitare il danno.