Quando la responsabilità è immediatamente percepibile il termine di decadenza decorre immediatamente

Cass. Sez. III, 8.5.2014 n. 9966

Diritto della responsabilità civile – responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera – denuncia – decadenza

In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 cc., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. Ciò accade solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, per indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato. Non sono invece necessari accertamenti tecnici qualora si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi.