Cass. Sez. VI, 19.3.2018 n. 6823
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – responsabilità per fatti illeciti – danno causato da cose in custodia
La mera percepibilità del pericolo può non essere affatto sufficiente a convertire la condotta del danneggiato in condotta imprudente, ciò perché un pericolo può essere manifesto ma allo stesso tempo non evitabile». Di conseguenza, il fatto che il danneggiato non eviti un pericolo manifesto non comporta la qualifica di imprudenza della sua condotta e, pertanto, non esclude necessariamente la responsabilità del custode.