L’umidità non sempre comporta responsabilità dell’appaltatore

Cass. Sez. II, 31.8.2018 n. 21473

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – responsabilità ex art. 1669 cc – condizioni

L’umidità, di limitata estensione e con la sola ridotta incidenza sulla possibilità di utilizzare l’immobile secondo la sua destinazione, non compromette l’abitabilità e il godimento del bene e pertanto non integra la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. Per avere questa responsabilità è necessario che il difetto costruttivo integri un apprezzabile pregiudizio al normale godimento del bene.