Cass. Sez. III, 13.5.2021 n. 12964
Diritto bancario – trasparenza – violazione – nullità – rilievo officioso – appello – sussistenza
La violazione delle regole di trasparenza bancaria di cui all’art. 117 TUB è rilevabile d’ufficio anche in appello, in quanto il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 cpc.