Il Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 esclude che l’intermediario valuti l’appropriatezza sullo strumento prescelto

Cass. Sez. I, 16.4.2021 n. 10112

Diritto finanziario – intermediario finanziario – obblighi informativi – strumenti finanziari – condizioni

Il Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007, agli artt. 43 e 44, a differenza di quello precedente n. 11522 del 1998, esclude l’obbligo dell’intermediario finanziario di acquisire informazioni in ordine alla conoscenza ed alla esperienza del cliente nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento richiesto e di procedere alla valutazione di appropriatezza dell’operazione. Comunque l’esenzione dell’intermediario dagli obblighi previsti in via generale per l’attività di negoziazione non è automaticamente collegata ala mera esecuzione di ordini ma è subordinata, ex art. 43, alla presenza di specifiche condizioni tra cui la non complessità dell’operazione e la preventiva informazione al cliente della inoperatività della protezione offerta dagli artt. 41 e 42.