La registrazione tardiva del contratto di locazione

Cass. Sez. III, 13.3.2018, n. 6009

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – locazione – obbligo di registrazione

Il contratto di locazione ad uso abitativo o ad uso diverso, che contenga sin dall’origine l’indicazione del canone stabilito dalle parti, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, l. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc (ossia dal momento della sua sottoscrizione), atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione.