Cass. Sez. Trib., 10.10.2014 n. 21442
Diritto tributario – accertamento sintetico – prova contraria – simulazione
L’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, prevede (nel testo in vigore fino al 2010), da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento; dall’altro contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
Resta salva la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Tra le prove contrarie è ammessa anche quella che il versamento degli importi contestati non è avvenuto e che non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa solo apparente, per avere l’atto in questione natura simulata. In particolare, in caso di spese per acquisto di immobili, è consentito al contribuente dimostrare che manca una disponibilità patrimoniale poiché il contratto stipulato, essendo simulato, ha una causa gratuita, anziché quella onerosa apparente.