Il recesso presuppone un inadempimento di non scarsa importanza

Cass. Sez. II, 9.5.2016 n. 9137

Diritto delle obbligazioni e contratti – recesso – grave inadempimento – sussistenza

La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento dell’altra sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente.