Cass. Sez. II, 19.5.2015 n. 10202
Diritto delle obbligazioni e contratti – quietanza – impugnazione – condizioni
A fronte di una quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della inversione dell’onere della prova. Il creditore deve impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione – con ogni mezzo – che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla dichiarazione asseverativa del fatto dell’intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero.