Cass. Sez. III, 27.11.2014 n. 25213
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – compravendita – pagamento del prezzo – contestazione
La dicitura «il pagamento è avvenuto contestualmente alla firma» contenuta all’interno di un atto pubblico non certifica che il pagamento è avvenuto alla presenza del notaio rogante, dunque, non è fonte di prova sino a querela di falso.