Il provvedimento giurisdizionale è ricorribile per cassazione quando è definitivo e decisorio

Cass. Sez. I, 8.5.2014 n. 9998

Diritto processuale civile – ricorso straordinario per cassazione – condizioni

I provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. soltanto quando presentano, nel loro contenuto e nella loro disciplina, i caratteri della decisorietà e della definitività. Tali caratteri, che devono coesistere, consistono, quanto alla decisorietà, nella risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status e, quanto alla definitività, nella mancanza di rimedi diversi e nell’attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l’efficacia propria del giudicato, quegli status o quei diritti.