Per la prova della non fallibilità dell’impresa commerciale occorre rifarsi prima di tutto ai bilanci depositati

Cass. Sez. VI, 12.1.2021 n. 283

Diritto della crisi di impresa – fallimento – fallibilità – prova

Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ex art. 15/4 LF, costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione del giudice l’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento, così che se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità.