Cass. Sez. III, 26.7.2017 n. 18363
Diritto finanziario – promotore finanziario – responsabilità – condizioni
In tema di responsabilità del soggetto preponente per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, ai sensi dell’art. 31, comma terzo, T.U.F., il compimento da parte di quest’ultimo di condotte dolosamente volte a dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate – accertato dal giudice, autonomamente valutando in sede civile la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. civ. per il reato di truffa – fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito del promotore finanziario ed il danno subito dall’investitore consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito. È fatta salva la prova contraria, spettante al promotore finanziario od al soggetto preponente, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l’illecito del promotore finanziario non vi fosse stato, ovvero che il cliente non avrebbe disinvestito pure se fosse stato reso edotto del reale negativo andamento della gestione patrimoniale.