Cass. Sez. II, 20.4.2018 n. 9880
Diritto delle obbligazioni e contratti – promessa di pagamento – confessione – condizioni
Se, in linea generale, la promessa di pagamento ha natura negoziale e possiede una rilevanza unicamente processuale, dispensando colui a cui favore tale dichiarazione è stata fatta dall’onere di provarne i fatti costitutivi, nel caso in cui la promessa coesista con l’indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall’art. 2732 c.c., l’errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione.