Cass. Sez. I, 8.5.2014 n. 9996
Diritto commerciale – Diritto finanziario – prodotti finanziari derivati – caratteristiche
Le operazioni su prodotti finanziari derivati consistono in una scommessa al rialzo o al ribasso del prezzo di titoli o di beni, dalla quale scommessa il cliente si ripromette intenti altamente speculativi, quale vantaggio prettamente aleatorio collegato alla creazione artificiale di un rischio, e che proprio per tale ragione sono sottratte per legge al regime ex art. 1933 cc, il quale non consente l’azione per il pagamento di debiti di gioco o derivanti da scommessa.
Nel momento in cui l’investitore conclude l’opzione, egli diviene automaticamente debitore (o creditore) di quanto risulterà il differenziale alla scadenza del contratto.
I mercati regolamentati sono retti da regole miranti ad azzerare il rischio di inadempimento degli investitori, grazie anche alle funzioni svolte dalla Cassa di compensazione e garanzia spa, che garantisce il buon fine delle transazioni aventi ad oggetto strumenti derivati effettuate nei mercati regolamentati nazionali.
In pratica, l’investitore, con capitali propri o forniti dalla banca finanziatrice, versa alla Cassa i margini di garanzia; cioè versa il solo differenziale. A posteriori si definisce l’entità della prestazione dovuta che è il futuro valore di mercato bene o titolo (la “derivazione” e appunto la determinazione di un valore che deriva da un dato futuro e incerto).