Cass. Sez. II, 29.1.2014 n. 1944
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di fiducia – interposizione reale
Nell’interposizione reale l’interposto, d’accordo con l’interponente, contratta in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasmettere i diritti in tal modo acquistati dall’interponente e di tale obbligo deve essere fornita prova scritta se si tratta di trasferimento di beni immobili. Il rilascio di una procura a vendere, anche se irrevocabile, non realizza l’assunzione di tale obbligo, non solo perché destinata a estinguersi con la morte del rappresentato, ma anche perché, salvo che il rappresentante non sia stato autorizzato a contrattare con se stesso, non consente la ritrasmissione dei diritti all’interponente.