Il privilegio del credito dell’agente spetta alle società di persone e non a quelle di capitali

Cass. Sez. I, 10.5.2016 n. 9462

Diritto delle obbligazioni e contratti – privilegi – credito agente – società – condizioni

Nelle società di capitali costituite secondo le forme tradizionali, le somme che rappresentano il corrispettivo dell’attività prestata (nella specie, provvigioni per lo svolgimento dell’attività di agente) attraverso le persone che operano per la società spettano a questa e non al socio e costituiscono non già un compenso del lavoro prestato ma una eventuale remunerazione del capitale conferito, sicché le provvigioni spettanti a società siffatte, che esercitino l’attività di agente, risolvendosi in “utili” di tale attività di impresa, sono crediti estranei rispetto alla complessiva ratio giustificatrice della prelazione riconosciuta dall’art. 2751 bis cc n. 3. Il privilegio generale sui mobili per le provvigioni e le indennità derivanti dal rapporto di agenzia, previsto dall’art. 2751 bis, n. 3, c.c., è invece applicabile ai crediti delle società personali che esercitino l’attività propria dell’agente qualora sia accertato, in concreto, che quest’ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.