Cass. Sez. VI, 9.9.2014 n. 18922
Diritto commerciale – Diritto fallimentare – crediti prededucibli – accesso procedure concorsuali – sussistenza
L ‘art. 111 l. fall. nel prevedere testualmente, nel secondo comma, che “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge… “, ricomprende chiaramente nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima dell’apertura dei detti procedimenti, perché funzionali al loro espletamento.
L’art. 111 l. fall. si configura quale norma generale, applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali e quindi spetta la prededucibilità al credito del professionista che sia stato d’ausilio all’imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all’ammissione al concordato preventivo o che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l’istanza di fallimento, sebbene quest’ultima sia attività che possa essere svolta in proprio da quest’ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare a un esperto di settore.