Cass. Sez. I, 30.11.2017 n. 28819
Diritto bancario – azione di ripetizione di indebito – prescrizione – natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse – onere della prova – ripartizione
Nell’ambito di un’azione di ripetizione dell’indebito, incombe sulla banca che eccepisca la prescrizione del credito l’onere di far valere l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l’inerzia del creditore, che rappresenta il fatto costitutivo dell’eccezione.