La banca che eccepisce la prescrizione deve far valere la natura solutoria della rimessa

Cass. Sez. I, 30.11.2017 n. 28819

Diritto bancario – azione di ripetizione di indebito – prescrizione – natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse – onere della prova – ripartizione

Nell’ambito di un’azione di ripetizione dell’indebito, incombe sulla banca che eccepisca la prescrizione del credito l’onere di far valere l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l’inerzia del creditore, che rappresenta il fatto costitutivo dell’eccezione.