Per il rispetto dell’obbligo di cancellazione di una formalità contenuto in un preliminare è sufficiente l’estinzione del debito

Cass. Sez. II, 24.6.2022 n. 20434

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – obbligo cancellazione formalità – cancellazione materiale – necessità – insussistenza

E’ contraria a buona fede l’interpretazione della clausola contrattuale prevedente l’impegno del promittente venditore di curare, a propria cura e spese, l’estinzione dell’ipoteca prima del rogito notarile, che assegni alla stessa il significato di ritenere necessario, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, anche il completamento della formalità della cancellazione dell’ipoteca entro il termine pattuito, anziché considerare sufficiente l’estinzione del pagamento dell’obbligazione garantita, corredata dal consenso del creditore ipotecario alla cancellazione rilasciato con atto autenticato dal notaio che abbia avviato la relativa formalità presentando al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata.