Per esperire l’azione revocatoria non è necessario che il credito sia certo

Cass. Sez. III, 6.10.2023 n. 28141

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – credito – certezza – irrilevanza

In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.