Per avere il concordato in continuità è necessario che l’azienda sia in esercizio, anche affittata

Cass. Sez. I, 15.6.2023 n. 17092

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – continuità aziendale – esercizio – presupposto – necessità

Per aversi continuità, occorre che vi sia un’azienda in esercizio: infatti, ai sensi dell’art. 186-bis l.fall., la continuità aziendale è configurabile allorquando vi sia un’azienda in esercizio ed il debitore preveda di continuare a gestirla e/o di cederla a terzi o conferirla in società. Pertanto, la possibilità di accedere ad un concordato in continuità (nel caso in cui l’azienda sia stata già affittata) richiede la necessità che l’azienda sia in esercizio al momento dell’accesso alla procedura, individuando, proprio nel contratto di affitto stipulato prima della proposizione della domanda di concordato (cd. affitto-ponte), uno strumento per garantire la prosecuzione dell’attività per evitare il rischio di irreversibile dispersione che l’arresto anche temporaneo dell’attività comporterebbe.