Cass. Sez. I, 20.3.2018 n.4107
Diritto di famiglia – rapporti economici fra i coniugi – assegno divorzile
Per l’accertamento del diritto all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità all’ex coniuge non è richiesto l’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile con una pronuncia passata in giudicato. Non è però sufficiente nemmeno l’ordinanza presidenziale, pronunciata non dal Tribunale bensì dal Presidente, che riconosce in via provvisoria il diritto all’assegno. È sufficiente, invece, la pronuncia della sentenza parziale di divorzio che, nel caso di specie, è intervenuta allorquando il marito era ancora in vita. In particolare, la sentenza definitiva – pubblicata dopo la morte del marito – aveva accertato il diritto della moglie all’assegno divorzile con decorrenza dalla sentenza provvisoria di divorzio – quando il marito era in vita – così accertando che ella era titolare del diritto a percepirlo già al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale, altrimenti il Tribunale avrebbe fissato una decorrenza diversa.