Cass. Sez. I, 22.12.2015 n. 25796
Diritto bancario – pegno rotativo – condizioni – legittimità
Il pegno rotativo – individuato come il contratto caratterizzato dal “patto di rotatività”, con il quale le parti convengono la variabilità dell’oggetto del pegno secondo modalità concordate ab initio e con continuità della garanzia, nonostante il variare dei beni che ne costituiscono l’oggetto, la cui sostituzione non fa venire meno quindi l’identità del rapporto giuridico – è stato reputato lecito ex art. 1322 cc. Il contratto è sorto nella prassi bancaria, allo scopo di risolvere un problema postosi in tema di pegno di titoli di credito, la cui scadenza è spesso più ravvicinata della prevedibile durata del rapporto di garanzia. In molte delle vicende venute all’attenzione dei giudici, in particolare, il problema della certezza della data si presentava ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria e la genesi del diritto reale di garanzia si faceva, così, risalire al momento della stipulazione originaria.