Cass. Sez. VI, 25.9.2014 n. 20307
Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistro stradale – pedone – responsabilità
In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 cc (il quale prevede la colpa del conducente che abbia investito un pedone a meno che il primo non dimostri che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno) è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte del conducente stesso, alcuna possibilità di prevenire l’evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.