Se l’ordine di investimento stravolge le regole del contratto quadro gli obblighi informativi ripartono da capo

Cass. Sez. I, 20.3.2018 n. 6973

Diritto finanziario – obblighi informativi – nel corso del rapporto – condizioni

Nell’ambito del rapporto contrattuale di gestione del portafoglio, non rientra nella nozione normativa d’istruzione vincolante l’ordine di acquisto che comporti una modifica radicale della linea d’investimento stabilita nel programma negoziale preesistente, dovendosi in tale ipotesi applicare le regole imperative relative all’assolvimento degli obblighi informativi così come prescritto dall’art. 21 del d.lgs n. 58 del 1998 e dagli artt. 26, 27, 28, 29 e 45 del Reg. Consob n. 11522 del 1998. La ripartizione dell’onere della prova stabilita nell’art. 23 del d.lgs n. 58 del 1998 si applica anche all’accertamento della violazione dell’obbligo endocontrattuale relativo alla sussistenza del conflitto d’interessi, essendo sufficiente all’investitore di fornire allegazione specifica della denunciata situazione.